Art. 17 del CAD: a chi l'onere/onore ?

Svelo subito le mie carte: sull'art. 17 del CAD io la penso come l'Onorevole Coppola (qui un suo articolo pubblicato su AgendaDigitale.eu la cui lettura raccomando vivamente).

Coppola scrive :

Il legislatore ha ben chiarito questa visione prevedendo la figura del responsabile alla transizione digitale all’interno della PA, così come disciplinato dall’art. 17 del CAD, una figura che è la naturale evoluzione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati già previsto nel decreto legislativo 39 del 1993.

Unico appunto da fare all'Onorevole Coppola è quello di non aver colto che, contrariamente alle altre figure previste dal CAD, qui non si tratta di nominare una persona ma di individuare una struttura. Questo per sottolineare il carattere operativo del ruolo che va affidato non ad un dirigente ma ad una struttura che operativamente deve essere in grado di implementare la transizione al digitale.
Struttura che, viste le attribuzioni previste dal comma 1 e tenendo conto del ruolo operativo di cui sopra, non può che essere quella che gestisce l'IT, sempre ammesso che questa esista..

Coppola comunque non è il solo a vederla in questo modo, la pensa come lui ad esempio anche il Team per la Trasformazione Digitale in Agid; Simone Piunno afferma in un suo post su forum.italia.it:

Il fatto che esista questa difficoltà [cioè di nominare un ufficio "tecnico" in un ruolo di profilo elevato, ndr] è uno dei fattori che rallentano la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Nel mondo del privato è normale che ci sia un IT manager in posizione dirigenziale, a diretto riporto dell'amministratore delegato e membro del CDA. A me sembra che il CAD art 17 dica in pratica che lo stesso dovrebbe succedere nella PA.
Da qui si capisce anche la ratio della norma: mettere chi dovrà  implementare la trasformazione digitale - e che questo sia la struttura IT non c'è dubbio - nelle condizioni di poter governare questo processo potendo accedere, limitatamente a questa attività e al tempo necessario a compiere la transizione, ai "piani alti" delle Amministrazioni e partecipare assieme ai vertici politici/amministrativi alla necessaria riorganizzazione ed efficientamento della struttura.

Ma è proprio questo l'aspetto controverso e indigesto ai vertici delle PA: è culturalmente ancora impensabile che una struttura "tecnica" (dove a tecnico è data un'accezione negativa e riduttiva, un avvitabulloni per intenderci...) retta magari da un "tecnico" possa accedere, seppur in un ambito ben circoscritto e per un periodo di tempo limitato, alla stanza dei bottoni. Ed è per questo motivo che si cerca di stravolgere l'art.17 mostrandolo come qualcosa incentrato non sull'IT ma su aspetti meramente organizzativi e gestionali (e quindi, per definizione, non adatto ad una struttura tecnica).
Peccato che nella norma questo non si legga da nessuna parte a meno che non lo si voglia ravvedere in questa frase :

[...] la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
In realtà è compito dell'IT, proprio perchè l'IT questo fa di mestiere (e se non lo sa fare non è IT), riorganizzare i processi affinché si adattino all'utilizzo dello strumento digitale.
E che non si tratti di un ruolo prettamente organizzativo e gestionale lo dimostra il contenuto della lettera f) del comma 1 che recita :

cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione
cioè l'ufficio di cui all'art.17 coopera alla revisione della struttura, non la definisce (ruolo che compete ai vertici e a questi rimane).

D'altronde tutte le altre attribuzioni stabilite nel comma 1 sono di carattere prettamente informatico e non si vede chi, se non la struttura che gestisce l'IT, le possa attuare. Non solo, le caratteristiche in possesso del dirigente di questa struttura, definite al comma 1-ter sono "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica" che altro non sono che le competenze istituzionali dell'IT Manager.

Usando poi un pochino di logica proviamo a negare la tesi, supponendo cioè che l'ufficio possa essere uno diverso rispetto alla struttura IT dell'Ente.
In questo caso tutte le competenze definite al comma 1, che sono proprio le competenze fondanti e più qualificanti attribuite alla struttura IT, sarebbero trasferite dall'IT a questo ufficio che però non possiede la capacità di realizzarle e le dovrebbe delegare operativamente alla struttura IT stessa. In altre parole sarebbe come ritirare le deleghe al dirigente della struttura IT per assegnarle al dirigente dell'altra struttura. E' evidente che così la cosa non può funzionare oltre ad essere l'antitesi del risultato atteso.

Cosa se possibile ancora peggiore è quella successa nel mio Ente: è stata la Direzione Generale a reclamare il ruolo. Le motivazioni sono quelle riportate sopra, ossia si è interpretato il ruolo definito all'art.17 come prettamente organizzativo e gestionale.
Peccato che il Direttore Generale non possieda le caratteristiche richieste dalla norma al succitato comma 1-ter, non possieda nemmeno una struttura (ricadendo nell'assurdo di cui sopra) e sia in esplicita violazione del comma 1-sexies che stabilisce che solo nel caso non vi siano strutture dirigenziali questo ruolo può essere assegnato alle figure apicali. Insomma a mio modo di vedere un vero pasticcio che denota fra l'altro scarsa conoscenza del codice e una certa mancanza di visione.

Una considerazione sugli IT Manager pubblici: dove sono ? Come mai nessuno reclama questo ruolo ? Perchè di CAD - ma anche di Piano Triennale - parlano di fatto solo i giuristi ? Hanno capito che se non lo reclamano vengono di fatto espropriati delle proprie competenze ?
Hanno davvero competenze tecnologiche adeguate, capacità nel campo della re-ingegnerizzazione e automazione dei processi, di progettazione di sistemi interoperabili, forte competenze di informatica giuridica, nozioni di gestione documentale, capacità di dialogare con giuristi, archivisti, contabili ecc.? In ultima analisi: sono davvero in grado, da soli, di reggere questo ruolo ?

Forse il maggior limite dell'art.17 è proprio quello di voler attribuire la responsabilità della transizione digitale ad una sola struttura, ignorando per altro altre figure, definite nello stesso CAD quale ad esempio il Responsabile della Gestione Documentale, altrettanto importanti e che l'art.17 sembra relegare in secondo piano o in un piano separato.

La trasformazione digitale è un processo estremamente complesso, una vera sfida che ha bisogno di essere affrontata con un approccio multidisciplinare da un team di specialisti/professionisti. L'art.17 fallisce a mio parere perché non riesce a delineare questo aspetto multidisciplinare e non capisce che prima e più che di trasformazione digitale nella PA è necessaria una radicale trasformazione culturale.



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